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Beni in leasing rilevanti per la bancarotta fraudolenta patrimoniale

Beni in leasing rilevanti per la bancarotta fraudolenta patrimoniale

La Corte di Cassazione, nella sentenza 15 luglio 2010 n. 27650, si sofferma su taluni aspetti relativi alle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 del RD 267/42) e documentale (artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 del RD 267/42) e con sentenza n. 49115 depositata ieri, ha affrontato un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 del RD 267/1942) in cui il patrimonio sottratto ai creditori riguardava dei beni acquistati in leasing.

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale viene, in primo luogo, ribadito che la sottrazione o dissipazione di un bene acquistato a mezzo di contratto di leasing configura il reato in questione. Tale condotta, infatti, realizza un pregiudizio per la massa fallimentare, che resta privata del valore del bene medesimo ed è gravata di un ulteriore onere economico, scaturente dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione alla società locatrice (nel medesimo senso Cass. 12 agosto 2008 n. 33380 e Cass. 21 novembre 2006 …Le questioni attinenti i rapporti tra bancarotta e leasing sono piuttosto frequenti nella pratica e nella giurisprudenza. Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 49115 depositata ieri, ha affrontato un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 del RD 267/1942) in cui il patrimonio sottratto ai creditori riguardava dei beni acquistati in leasing.

Il leasing è, infatti, un contratto atipico con il quale una parte (concedente), dietro corrispettivo di un canone periodico, cede ad un’altra (utilizzatore) il godimento di un bene, con facoltà di restituirlo al termine prefissato ovvero di “riscattarlo” dietro pagamento di una pattuita somma residua. Tale essendo la struttura del rapporto giuridico, ne deriva che la proprietà del bene, in pendenza del termine di durata, rimane in capo al concedente e il relativo trasferimento è solo eventuale, condizionato alla scelta dell’utilizzatore. Tale scelta sarà, infatti, effettuata in un secondo momento, in funzione della valutazione della residua utilità economica del bene e in rapporto all’ammontare del “riscatto”.

In questa particolare separazione tra proprietà e opzione di riscatto si collocano le criticità inerenti ai casi di intervenuto fallimento. In tali casi, infatti, qualunque manomissione da parte dell’utilizzatore, tale da impedire l’acquisizione del bene alla massa creditoria, comporta distrazione non già del bene medesimo, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto. In tal modo, si determina altresì un pregiudizio per i creditori derivante dall’inadempimento delle obbligazioni verso il concedente.Per questo la dissipazione o la sottrazione di un bene acquistato a mezzo di un contratto di leasing può configurare il reato di bancarotta fraudolenta (cfr. anche Cass. n. 27650/2010). Nel caso di specie, la Cassazione si allinea alla giurisprudenza precedente e ritiene che la Corte di merito si sia anch’essa attenuta a tali consolidati principi. Così si è potuta affermare la natura distrattiva della sottrazione dei macchinari posseduti in leasing dal fallito. Inoltre, la sentenza in commento ricorda come la rilevanza penale della distrazione dei beni per la fattispecie di bancarotta fraudolenta non viene meno nelle ipotesi in cui la curatela abbia, per altre vie (nel caso di specie attraverso l’intervento della Guardia di Finanza), recuperato tutti o parte dei beni sottratti.

Beni in leasing rilevanti per la bancarotta fraudolenta patrimoniale ultima modifica: 2015-12-14T16:20:38+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo