Il credito d’imposta per nuovi investimenti previsto dall’art.18 D.L. 91/2014 e spettante nella misura del 15% delle spese sostenute per investimenti in beni strumentali nuovi-effettuati nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015-presenta analogie rispetto alla precedente detassazione Tremonti-ter per i seguenti motivi:possono fruire dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa; l’investimento deve riguardare beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO; l”incentivo è revocato in caso di estromissione dei beni prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisto o se i beni sono trasferiti all’estero. Tra le due agevolazioni sussistono le seguenti differenze: il meccanismo non è quello della deduzione, in sede di determinazione dei beni del reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti, ma è riconosciuto, come detto, un credito d’imposta, tale credito è commisurato al 15% dell’importo delle spese sostenute nel periodo interessato in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Sono esclusi dall’incentivo gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. Possono fruire dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa residenti in Italia compreso banche ed assicurazioni, anche se la stessa è limitata ai soli soggetti interessati ad utilizzare particolari tipologie di beni individuate nella divisione 28 della tabella ATECO. L’incentivo spetta indipendentemente dal regime impositivo o contabile adottato. Sono ammessi i soggetti in contabilità semplificata; i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi. Possono fruire dell’agevolazione anche le imprese che adottano il regime dei minimi (regime di vantaggio di cui all’art.27 D.L. n.98/2011) che deducono il costo di acquisto dei beni strumentali nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Credito d’imposta per nuovi investimenti: 2^parte
Credito d’imposta per nuovi investimenti: 2^parte ultima modifica: 2014-07-25T18:31:17+02:00 da